In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 30 agosto 1972, n. 181)
Disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego dell'energia per l'elettrificazione locale

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 5 settembre 1972, n. 41.

Art. 5

(1) La misurazione dell'energia fornita viene effettuata normalmente sul lato alta tensione in un posto il più possibile vicino al punto di consegna.

(2) Quando la misurazione dell'energia, fornita in base al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, viene effettuata sul lato bassa tensione il concessionario ha diritto ad un compenso per ogni kWh fornito, fino al 3% del compenso unitario di cui all'articolo 1 della presente legge.6) 

(3) Le linee di allacciamento ad alta tensione fino ai gruppi di misura vengono mantenute a cura e spese dell'impresa che distribuisce l'energia.

6)
Il comma 2 è stato modificato dall'art. 4 della L.P. 17 dicembre 1981, n. 33.