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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 30 agosto 1972, n. 181)
Disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego dell'energia per l'elettrificazione locale

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1)
Pubblicata nel B.U. 5 settembre 1972, n. 41.

Art. 10 (Norme di procedura)

(1) Entro 15 giorni dalla notifica del decreto di concessione o dal rilascio dell'autorizzazione all'inizio dell'esercizio, i concessionari di una grande derivazione idroelettrica devono presentare all'Amministrazione provinciale una denuncia contenente le seguenti indicazioni:

  1. ditta concessionaria ed il nome e cognome di colui che la rappresenta;
  2. denominazione dell'impianto;
  3. estremi del decreto di concessione di cui all'articolo 15 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, o decreto di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, precisando i corsi d'acqua derivati, la portata media e massima, il salto legale e la potenza nominale media di concessione;
  4. le caratteristiche dei motori idraulici e dei generatori elettrici.

(2) I concessionari devono denunciare preventivamente all'Amministrazione provinciale tutte le modificazioni agli impianti di derivazione e produzione. Nel caso di cessione, rinuncia o decadenza della concessione il concessionario deve farne denuncia entro i 15 giorni successivi.

(3) L'Amministrazione provinciale ha facoltà di richiedere ai concessionari ed all'ufficio tecnico imposte di fabbricazione i dati di produzione elettrica annua dei singoli impianti in concessione.