In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale20 agosto 1972, n. 151)
Legge di riforma dell'edilizia abitativa

1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 22 agosto 1972, n. 39.

Art. 1-352) 

2)
Abrogati dall'art. 151 della L.P. 17 dicembre 1998, n. 13.

Art. 35/bis3)   delibera sentenza

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 117 del 29.03.2007 - Zone produttive - assegnazione di terreni - obblighi e prescrizioni: valgono per ogni singola assegnazione
3)
L' art. 35/bis è stato inserito dall'art. 31 della L.P. 24 novembre 1980, n. 34, sostituito dall'art. 5 della L.P. 21 gennaio 1986, n. 3, modificato dall'art. 11 della L.P. 23 giugno 1992, n. 21, e da ultimo abrogato dall'art. 8, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 35/ter2) 

2)
Abrogati dall'art. 151 della L.P. 17 dicembre 1998, n. 13.

Art. 35/quater 4) 

4)
L'art. 35/quater è stato inserito dall'art. 23, comma 1, della L.P. 13 marzo 1995, n. 5, e poi abrogato dall'art. 14, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 9.

Art. 35/quinquies (Incentivi per l'acquisizione di aree per insediamenti produttivi)                          delibera sentenza

(1)  Al fine di garantire lo sviluppo economico dell'Alto Adige, incrementare la concorrenzialità delle imprese altoatesine e assicurare il mantenimento e lo sviluppo qualitativo del livello occupazionale, la Provincia autonoma di Bolzano, nel rispetto della vigente normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, può incentivare l'acquisto, in proprietà o mediante leasing, di aree per insediamenti produttivi da parte di imprese che esercitano prevalentemente attività industriale, artigianale o di commercio all'ingrosso, per l'insediamento e l'ampliamento delle imprese stesse.

(2)  In merito agli obblighi a carico del beneficiario si applicano le disposizioni della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche.

(3)  Alle piccole e medie imprese (PMI) la Giunta provinciale può concedere contributi una tantum o prevedere una riduzione sul prezzo di assegnazione pari al contributo.

(4)  Alle imprese non rientranti nella categoria di cui al comma 3 possono essere concessi aiuti entro i limiti fissati dalla Commissione europea e previa notifica dello specifico progetto alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

(5)  Alle aziende aventi sede in zone svantaggiate, definite tali dalla Giunta provinciale, possono essere concesse maggiorazioni di contributo nei limiti del regime “de minimis”.

(6)  In caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge a carico del beneficiario, il contributo è revocato in tutto o in parte e deve essere restituito in proporzione al periodo di tempo mancante alla scadenza dell’obbligo assunto, fatta salva l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche. 5) 

massimeDelibera 10 dicembre 2012, n. 1864 - Approvazione dei “criteri di applicazione ed oneri connessi agli incentivi per l'acquisizione di aree produttive - Legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, articolo 35 quinquies, e successive modifiche” - Revoca della delibera della Giunta Provinciale n. 2362 del 21.09.2009 “criteri di applicazione ed oneri connessi agli incentivi per l'acquisizione di aree produttive "
massimeDelibera N. 487 del 15.03.2010 - Misure temporanee a sostegno delle imprese dei settori artigianato, industria, commercio e servizi (modificata con delibera n. 1554 del 20.09.2010 e delibera n. 481 del 21.03.2011)
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 422 del 13.12.2005 - Edilizia e urbanistica - zone produttive - vendita area dopo la realizzazione dell'azienda
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 210 vom 06.06.2005 - Zuweisung von Gewerbegrund - Bezahlung der Preisdifferenz bei Verstoss gegen das Veräußerungsverbot - Gerichtsbarkeit bei Anfechtung der entsprechenden Zahlungsaufforderung
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 434 del 30.09.2002 - Commercio - vendita al dettaglio - zona per insediamenti produttivi - ampliamento superficie - contrasto con direttive del piano provinciale
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 91 vom 09.04.2001 - Gewerbezonen - Verfall der Zuweisung - Nichtbeachtung der übernommenen Verpflichtungen
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 267 del 20.09.2000 - Edilizia e urbanistica - zone produttive - vendita avvenuta dopo la realizzazione dell'azienda
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 228 del 03.08.2000 - Giurisdizione amministrativa e ordinaria - delibera di ingiunzione di pagamento del guadagno dovuto a rivendita di area produttiva agevolata - conferimento in società equivale a vendita
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 86 vom 28.03.2000 - Zuweisung von Flächen in Gewerbegebieten - Verfallserklärung - keine Klage ohne Rechtschutzinteresse
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 61 del 06.03.2000 - Edilizia abitativa agevolata - accertamento del reddito d'impresa - discostamento dalle dichiarazioni fiscali da motivare - impossibilità di integrazione in corso di giudizio
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 349 del 20.12.1999 - Edilizia abitativa agevolata - accertamento del reddito - obbligo di motivazione del discostamento dalle dichiarazioni fiscali
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 198 del 20.05.1997 - Commercio al dettaglio in zone produttive: presupposti
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 379 del 30.12.1996 - Recupero di denaro in caso di vendita di aree prima espropriate ed assegnate in zone produttive - irrilevanza delle motivazioni e del prezzo di vendita
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 57 del 11.03.1996 - Diniego di autorizzazione per il commercio al dettaglio - cd. zone miste per insediamenti produttivi
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 18 vom 12.02.1996 - Zonen für die Ansiedlung von Produktionsanlagen - Verfall der Zuseisung - BegründungVerwaltungstätigkeit - Widersprüchlichkeit mit vorhergehenden Willensäußerungen
5)
L'art. 35/quinquies è stato inserito dall'art. 1 della L.P. 7 agosto 1997, n. 10, successivamente modificato dall'art. 22 della L.P. 31 marzo 2003, n. 5, dall'art. 16 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1, dall'art. 35, comma 1, della L.P. 29 agosto 2000, n. 13, poi sostituito dall'art. 8, comma 2, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4, e dall'art. 13, comma 1, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.

Art. 35/sexies

(1)  La Provincia, i comuni, gli assegnatari o consorzi di questi ultimi provvedono a dotare le aree produttive delle necessarie infrastrutture. Nelle zone produttive di interesse provinciale la Provincia può realizzare servizi sociali a servizio della zona stessa.

(2)  Di questi potranno essere dotate anche le zone di interesse comunale, laddove gli addetti impiegati nella zona e/o in quelle limitrofe ne giustifichino la necessità.

(3)  Gli immobili destinati ai servizi sociali rimangono di proprietà della Provincia o dei comuni e possono essere dati in concessione per la gestione e manutenzione a comuni o appositi consorzi, pubblici o privati.

(4)  Il comodato a titolo gratuito può essere concesso solo in favore di enti pubblici.6) 

6)
L'art. 35/sexies è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 7 agosto 1997, n. 10.

Art. 35/septies (Urbanizzazione di zone per insediamenti produttivi)   

(1)  Per l’urbanizzazione delle zone per insediamenti produttivi d’interesse comunale ai sensi dell’articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, la Provincia può concedere ai comuni un finanziamento fino a totale copertura della quota dei costi a loro carico. 7) 

7)
L'art. 35/septies è stato inserito dall'art. 8, comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4, e poi così sostituito dall'art. 13, comma 2, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.

Art. 35/octies

(1)  La Giunta provinciale può attribuire alla società Business Location Alto Adige le entrate derivanti dalla cessione di aree produttive nonché dalla riscossione di quella parte dei costi di urbanizzzazione che ai sensi delle rispettive disposizioni di legge sono addebitati rispettivamente alle imprese assegnatarie ed ai proprietari delle aree. Gli importi riscossi da tale titolo devono essere utilizzati per finanziare le attività della società o in relazione agli investimenti nel settore degli immobili. Per investimenti nel settore degli immobili la Giunta provinciale può prestare idonee garanzie.8) 

8)
L'art. 35/octies è stato inserito dall'art. 8, comma 4, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 35/novies (Fondo di rotazione per il finanziamento dell’acquisto e dell’urbanizzazione primaria di aree produttive)

(1) E´ istituito un fondo di rotazione per il finanziamento dell’acquisizione nonché dell’urbanizzazione primaria di aree produttive o di aree idonee ad essere destinate a zona produttiva. Con le disponibilità del fondo di rotazione possono essere finanziati anche i costi per l’esproprio degli immobili in seguito alla revoca dell’assegnazione nonché per l’esercizio dell’opzione d’acquisto.

(2) Al fondo affluiscono i mezzi finanziari stanziati nei bilanci di previsione della Provincia anche da società da essa partecipate, nonché i rientri dal fondo stesso o da altri fondi.

(3) La Giunta provinciale può autorizzare la concessione di un finanziamento senza interessi a favore dei comuni che ne facciano richiesta. L’ammontare del finanziamento sarà determinato in base:

  1. alla determinazione dell’indennità di esproprio delle aree produttive o del giusto prezzo stimato per l’acquisizione delle stesse;
  2. al progetto approvato dei lavori per l’urbanizzazione primaria delle aree.

(4) I comuni gestiscono le aree in base alle disposizioni della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e restituiscono alla Provincia gli importi riscossi in seguito alla loro cessione entro 90 giorni dall’avvenuto incasso. Gli importi finanziati, ridotti della quota che viene finanziata a fondo perduto dalla Provincia ai sensi dell’articolo 35/septies, dovranno comunque essere restituiti alla Provincia entro un periodo massimo di 5 anni, salvo proroga in casi particolarmente motivati.

(5)  La gestione del fondo può essere affidata anche a società partecipate dalla Provincia. 9)

9)
L'art. 35/novies è stato aggiunto dall'art. 13, comma 3, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.

Art. 36-492) 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

2)
Abrogati dall'art. 151 della L.P. 17 dicembre 1998, n. 13.