In vigore al

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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale20 agosto 1972, n. 151)
Legge di riforma dell'edilizia abitativa

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 22 agosto 1972, n. 39.

Art. 35/sexies

(1)  La Provincia, i comuni, gli assegnatari o consorzi di questi ultimi provvedono a dotare le aree produttive delle necessarie infrastrutture. Nelle zone produttive di interesse provinciale la Provincia può realizzare servizi sociali a servizio della zona stessa.

(2)  Di questi potranno essere dotate anche le zone di interesse comunale, laddove gli addetti impiegati nella zona e/o in quelle limitrofe ne giustifichino la necessità.

(3)  Gli immobili destinati ai servizi sociali rimangono di proprietà della Provincia o dei comuni e possono essere dati in concessione per la gestione e manutenzione a comuni o appositi consorzi, pubblici o privati.

(4)  Il comodato a titolo gratuito può essere concesso solo in favore di enti pubblici.6) 

6)
L'art. 35/sexies è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 7 agosto 1997, n. 10.