In vigore al

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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 21 giugno 1971, n. 81)
Sanzioni amministrative per violazione di vincoli paesaggistici

1)
Pubblicata nel B.U. 29 giugno 1971, n. 26.

Art. 1

(1) Chiunque viola le prescrizioni contenute nel decreto di vincolo paesaggistico di cui all'articolo 5 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 46 a Euro 1.611.2)

(2) La sanzione pecuniaria del precedente comma è comminata qualora sia impossibile a causa della natura della contravvenzione l'applicazione dei provvedimenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge.

2)
Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.

Art. 2  delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale determina con propria deliberazione da pubblicarsi nei modi di legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed entro i limiti di cui al primo comma del precedente articolo il minimo ed il massimo delle sanzioni amministrative con riferimento alle singole categorie di beni tutelati ed al tipo della trasgressione.

massimeDelibera 5 marzo 2012, n. 326 - Rideterminazione e semplificazione delle sanzioni amministrative per violazioni di vincoli paesaggistici – revoca della delibera n. 1030 dd. 31 marzo 2003

Art. 3

(1) Il trasgressore è ammesso a pagare nelle mani dell'agente che accerta il fatto, la somma applicata per la trasgressione, qualora la sanzione determinata ai sensi dell'articolo 2 abbia un importo fisso.

(2) L'agente è tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento su apposito modulo, da staccarsi da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal Presidente della giunta provinciale o suo delegato. Ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, per l'applicazione delle sanzioni si fa riferimento alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.

(3) Qualora si debba provvedere all'emissione di ingiunzione di pagamento, le sanzioni amministrative irrogate ai sensi della presente legge sono aumentate di un quinto rispetto all'importo determinato in misura fissa nella deliberazione della Giunta provinciale di cui al precedente articolo 2 o all'importo determinato nel procedimento di cui all'articolo 5 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.3)

3)
L'art 3 è stato sostituito dall'art. 19 della L.P. 4 maggio 1982, n. 18.

Art. 4

(1) Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sono introitate nel capitolo corrispondente delle Entrate del bilancio provinciale. In misura del loro accertamento di entrata, dette somme possono formare oggetto di variazione al bilancio riassegnando le stesse ai capitoli di spesa previsti per l'attuazione della legge provinciale sulla tutela del paesaggio.

(2)4)

4)
Abrogato dall'art. 33 della L.P. 4 giugno 1973, n. 12.

Art. 5

(1) È istituito il seguente capitolo nel bilancio provinciale per l'esercizio 1971 - Tabella A - Entrata Titolo III - Entrate extratributarie - Categoria I - Proventi speciali - cap. 205: "Riscossione di somme per sanzioni amministrative conseguenti a violazione di vincoli paesaggistici" - per memoria.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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