Pubblicata nel B.U. 19 dicembre 1967, n. 54.
(1) Al personale direttivo ed insegnante addetto alla formazione professionale agricola spetta, oltre alle attribuzioni e ai doveri previsti dalle leggi provinciali 5 settembre 1964, n. 15, e 25 marzo 1966, n. 4, in modo particolare.
(2) Sull'attività tecnica dei corsi vigila anche l'assessore competente in materia tramite l'ispettore provinciale per la formazione professionale e l'Ufficio provinciale per l'addestramento professionale nell'agricoltura. L'assessore competente sovrintende all'attività extrascolastica di assistenza e consulenza tecnica.
(3) Al personale direttivo ed insegnante addetto alla consulenza tecnica può essere ridotto il minimo delle ore di insegnamento come previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 5 settembre 1964, n. 15.