Pubblicata nel B.U. 24 settembre 1963, n. 39.
(1) L'Amministrazione istituisce corsi di aggiornamento e di perfezionamento del personale tecnico, di preparazione e di vigilanza e agevola la partecipazione del predetto personale a corsi analoghi istituiti presso università o altri istituti pubblici specializzati (esigenze di servizio permettendo).