Pubblicata nel B.U. 24 settembre 1963, n. 39.
(1) 4)
(2) Agli applicati spetta provvedere all'accettazione e alla registrazione dei campioni, alla trascrizione e trasmissione dei referti, alla compilazione delle statistiche, alla tenuta degli atti e registri amministrativi e ad ogni altra funzione inerente l'ufficio.
Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.