Pubblicata nel B.U. 24 settembre 1963, n. 39.
(1) Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo precedente sono attribuite ai vigili sanitari le facoltà spettanti per legge alle guardie giurate.
(2) Essi entrano in funzione dopo aver prestato giuramento dinanzi al Pretore e sono muniti di una tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della giunta provinciale.