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In vigore al: 21/11/2014

Legge provinciale3 luglio 1959, n. 61)
Ordinamento degli uffici e del personale della Provincia di Bolzano

1)
Pubblicata nel B.U. 1° settembre 1959, n. 36.

TITOLO I
Ordinamento dei servizi provinciali

CAPO UNICO
Competenze della Segreteria e delle ripartizioni

Art. 1-122) 

2)
Abrogati dall'art. 30 della L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

Art. 13 (Assenza e sostituzione del segretario della Giunta)

(1)  Nelle sedute in cui la Giunta provinciale esercita le funzioni di amministrazione attiva, il segretario della Giunta è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal vicesegretario della Giunta. Nelle sedute in sede di vigilanza e tutela funge da segretario del collegio il capo ripartizione enti locali o in sua assenza il funzionario che lo sostituisce nella direzione della ripartizione.3) 

3)
L'art. 13 è stato modificato dall'art. 37 della L.P. 12 dicembre 1983, n. 50.

Art. 14 (Capo di gabinetto)

(1)  Il capo di gabinetto coadiuva il Presidente della giunta provinciale nella sua opera personale. Esso è scelto dal Presidente della giunta provinciale tra il personale della carriera direttiva; l'incarico è deliberato dalla Giunta. Per la durata dell'incarico al capo di gabinetto compete, in ogni caso, il trattamento economico del capo di ripartizione.

(2) - (8) 4) 

4)
I commi 2-8 sono stati implicitamente abrogati dall'art. 15 della L.P. 21 maggio 1981, n. 11.

Art. 152) 

2)
Abrogati dall'art. 30 della L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

TITOLO II
Ordinamento del personale

CAPO PRIMO
Classificazione delle carriere

Art. 16-202) 

2)
Abrogati dall'art. 30 della L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

CAPO SECONDO
Ruoli dell'Amministrazione provinciale

Art. 21  2) 

2)
Abrogati dall'art. 30 della L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

CAPO TERZO
Comando presso altre amministrazioni

Art. 22  5)

5)
L'art. 22 è stato abrogato dalla lettera d) dell'art. 50, comma 1, del D.P.P. 2 settembre 2013, n. 22.

Art. 23   6) 

6)
L'art. 23 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 7 settembre 1973, n. 33, e poi abrogato dalla lettera d), dell'art. 50, comma 1, del D.P.P. 2 settembre 2013, n. 22.

Art. 24  7) 

7)
Abrogato dall'art. 2 della L.P. 7 settembre 1973, n. 33.

Art. 25-26  8) 

8)
Abrogati dall'art. 30 del D.P.G.P. 26 marzo 1997, n. 6.

TITOLO III
Norme generali

CAPO PRIMO
Ammissione agli impieghi

Art. 279) 

9)
L'art. 27 è stato abrogato dall'art. 36 del D.P.P. 30 maggio 2003, n. 20.

Art. 2810) 

10)
Abrogato dall'art. 30 del D.P.G.P. 26 marzo 1997, n. 6.

Art. 2911) 

11)
Abrogato dall'art. 5 della L.P. 18 ottobre 1988, n. 40.

Art. 3012) 

12)
Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 3113) 

13)
Abrogato dall'art. 4, comma 8, della L.P. 7 dicembre 1988, n. 54.

Art. 3214) 

14)
Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 3315) 

15)
Omissis; vedi l'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

Art. 3416) 

16)
Abrogato dall'art. 37 della L.P. 12 dicembre 1983, n. 50.

Art. 3517) 

17)
Abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

Art. 36 (Fascicolo personale)

(1)  Per ogni dipendente è tenuto presso l'ufficio del personale dell'Amministrazione provinciale un fascicolo personale ed uno stato matricolare.

(2)  Il fascicolo personale deve contenere, debitamente registrati e classificati, tutti i documenti che possono interessare la carriera.

(3)  Nello stato matricolare devono essere indicati i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza presso altre amministrazioni pubbliche, i provvedimenti relativi alla nomina, alla carriera, al trattamento economico ed alla pensione, nonché lo stato di famiglia con le relative variazioni e tutti gli atti del fascicolo personale che possono formare oggetto di valutazione per le promozioni.

CAPO SECONDO
Adempimenti dell'amministrazione

Art. 3718) 

18)
Implicitamente abrogato dall'art. 63 della L.P. 21 maggio 1981, n. 11.

Art. 3819) 

19)
Abrogato dall'art. 6 della L.P. 21 febbraio 1972, n. 4.

Art. 39-4020) 

20)
Implicitamente abrogato dall'art. 63 della L.P. 21 maggio 1981, n. 11.

TITOLO IV
Doveri - Responsabilità - Sanzioni

CAPO PRIMO
Doveri del dipendente

Art. 4121) 

21)
Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

Art. 4222) 

22)
Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

Art. 4323) 

23)
Omissis; vedi l'art. 1 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16, e l'art. 5 della D.G.P. 7 ottobre 1996, n. 4817.

Art. 44 (Orario d'ufficio)

(1)  I dipendenti della Provincia hanno l'obbligo di osservare l'orario di servizio.24) 

(2)  L'orario di servizio settimanale per i dipendenti provinciali è di 38 ore, articolato in non meno di cinque giorni da svolgersi in turni antimeridiani e pomeridiani. La Giunta provinciale, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei dipendenti provinciali, stabilisce, in relazione alle esigenze dei servizi, le articolazioni di orario ed eventuali turnazioni e può introdurre, ove funzionalmente possibile e con adeguata regolamentazione, il criterio della flessibilità. L'accertamento del rispetto dell'orario di lavoro può aver luogo anche con l'ausilio di mezzi meccanici.25) 

(3)  Quando le esigenze dell'amministrazione lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che ne sia esonerato per giustificati motivi.24) 

(4)  La Giunta provinciale è autorizzata a fissare eventuali orari o turni di servizio diversi per stabilimenti o servizi speciali.24) 

(5)  Per motivate esigenze di servizio, la Giunta provinciale ha, inoltre, facoltà, sentito il Consiglio di amministrazione del personale, di ridurre o aumentare, per particolari categorie di personale o gruppi di lavoro e per determinati periodi dell'anno solare, l'orario di servizio settimanale, compensando corrispondentemente tali riduzioni o aumenti in altri periodi lavorativi. Il prolungamento dell'orario di servizio deve essere contenuto entro il limite di sei ore settimanali.26) 

24)
Sostituito dall'art. 8 della L.P. 21 febbraio 1972, n. 4.
25)
Sostituito dall'art. 3 della L.P. 11 marzo 1986, n. 9.
26)
Aggiunto dall'art. 4 della L.P. 27 ottobre 1979, n. 15.

Art. 4527) 

27)
Abrogato dall'art. 36 della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17.

Art. 46-4723) 

23)
Omissis; vedi l'art. 1 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16, e l'art. 5 della D.G.P. 7 ottobre 1996, n. 4817.

CAPO SECONDO.
Responsabilità

Art. 48-5528) 

28)
Abrogati dall'art. 10 della L.P. 9 novembre 2001, n. 16.

CAPO TERZO
Incompatibilità - Cumulo di impieghi

Art. 56 - 61 29)

29)
Gli artt. 56 – 61 sono stati abrogati dall'art. 10, comma 1, lettera c), del D.P.P. 4 febbraio 2009, n. 6.

CAPO QUARTO
Sanzioni disciplinari

Art. 62-7830) 

30)
Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 7931) 

31)
Abrogato dall'art. 37 della L.P. 12 dicembre 1983, n. 50.

Art. 80-8430) 

30)
Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 8531) 

31)
Abrogato dall'art. 37 della L.P. 12 dicembre 1983, n. 50.

Art. 8614) 

14)
Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

TITOLO V
Diritti del personale

CAPO PRIMO
Funzioni - Svolgimento delle carriere - Trasferimenti

Art. 8722) 

22)
Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

Art. 8832) 

32)
Abrogato dall'art. 23 della L.P. 12 novembre 1964, n. 16.

Art. 8931) 

31)
Abrogato dall'art. 37 della L.P. 12 dicembre 1983, n. 50.

Art. 9014) 

14)
Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

CAPO SECONDO
Trattamento economico

Art. 9133) 

33)
Abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

Art. 9231) 

31)
Abrogato dall'art. 37 della L.P. 12 dicembre 1983, n. 50.

Art. 9314) 

14)
Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 9422) 

22)
Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

CAPO TERZO
Riposi - Festività - Congedi - Indennità

Art. 9534) 

34)
Abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

Art. 9631) 

31)
Abrogato dall'art. 37 della L.P. 12 dicembre 1983, n. 50.

Art. 97-10035) 

35)
Abrogati dall'art. 78 della L.P. 21 maggio 1981, n. 11.

Art. 10114) 

14)
Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 10234) 

34)
Abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

Art. 103-10436) 

36)
Abrogati dall'art. 7 della L.P. 12 luglio 1974, n. 2.

Art. 10522) 

22)
Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

TITOLO VI
Aspettative - Disponibilità

CAPO PRIMO
Aspettative

Art. 10637) 

37)
Abrogato dall'art. 80 della L.P. 21 maggio 1981, n. 11.

Art. 10731) 

31)
Abrogato dall'art. 37 della L.P. 12 dicembre 1983, n. 50.

Art. 10837) 

37)
Abrogato dall'art. 80 della L.P. 21 maggio 1981, n. 11.

Art. 10922) 

22)
Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

Art. 11038) 

38)
Abrogato dall'art. 79 della L.P. 21 maggio 1981, n. 11.

Art. 11139) 

39)
Abrogato dall'art. 81 della L.P. 21 maggio 1981, n. 11.

Art. 11231) 

31)
Abrogato dall'art. 37 della L.P. 12 dicembre 1983, n. 50.

CAPO SECONDO
Disponibilità

Art. 113-11622) 

22)
Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

TITOLO VII
Cessazione del rapporto d'impiego Riammissione in servizio

CAPO PRIMO
Motivi della cessazione

Art. 117-11822) 

22)
Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

Art. 11940) 

40)
Abrogato dall'art. 30 del D.P.G.P. 26 marzo 1997, n. 6.

Art. 12022) 

22)
Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

Art. 12141) 

41)
Abrogato dall'art. 67 della L.P. 21 maggio 1981, n. 11.

Art. 12234) 

34)
Abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

CAPO SECONDO
Riammissione

Art. 12340) 

40)
Abrogato dall'art. 30 del D.P.G.P. 26 marzo 1997, n. 6.

CAPO TERZO
Previdenza - Quiescenza

Art. 12442) 

42)
Abrogato dall'art. 3 della L.P. 12 dicembre 1970, n. 22.

Art. 12543) 

43)
Abrogato dall'art. 22 della L.P. 3 maggio 1999, n. 1.

Art. 12644) 

44)
Abrogato dall'art. 46 della L.P. 21 febbraio 1972, n. 4.

Art. 12722) 

22)
Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

TITOLO VIII
Organi collegiali dell'amministrazione

CAPO PRIMO

Art. 128-12934) 

34)
Abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.

CAPO SECONDO

Art. 130-13122) 

22)
Abrogato dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

Art. 132-14334) 

34)
Abrogato dall'art. 21 della L.P. 16 ottobre 1992, n. 36.
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