(1) Se le quote di compartecipazione alle vicinie, interessenze o alle altre comunità e associazioni agrarie, comunque denominate o costituite, non risultano dal libro fondiario, la commissione locale per i masi chiusi competente per territorio, esaminati tutti gli elementi di prova presentati dai singoli interessati, tenta una conciliazione sull’entità delle quote di compartecipazione. La conciliazione è sottoposta all’approvazione dell’assessore provinciale competente in materia. Il relativo decreto costituisce titolo per l’iscrizione tavolare.
(2) In caso di mancato accordo fra i compartecipanti delle comunità, la commissione provinciale per i masi chiusi, sentiti – se del caso – un rappresentante della commissione locale per i masi chiusi di cui al comma 1 e i singoli compartecipanti, nonché esaminati tutti i mezzi di prova presentati, fissa le quote di compartecipazione. Il relativo provvedimento costituisce titolo per l’iscrizione tavolare.
(3) La normativa contenuta nei commi 1 e 2 trova applicazione anche in sede di determinazione degli stessi compartecipanti.
(4) Qualora i compartecipanti alla comunione non siano ancora stati determinati e la comunione stessa non vi provveda, i beni vengono amministrati dalla Giunta comunale. 4)