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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale7 gennaio 1959, n. 21)
Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie,comunità agrarie ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni

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1)
Pubblicata nel B.U. 27 gennaio 1959, n. 4.

[Art. 20

(1)  I procedimenti pendenti presso il Commissario per la liquidazione degli usi civici o in sede di gravame, aventi per oggetto rapporti regolati dalla presente legge, saranno estinti.

(2)  L'estinzione sarà dichiarata d'ufficio o su istanza di parte dell'autorità presso la quale pende il procedimento. In base a tale dichiarazione saranno cancellate le rispettive annotazioni nel Libro Fondiario.]28)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

28)
La Corte costituzionale ha deciso con sentenza 25 maggio 1963, n. 87, che sono illegittime „le norme contenute nell'art. 20“.