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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale7 gennaio 1959, n. 21)
Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie,comunità agrarie ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni

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1)
Pubblicata nel B.U. 27 gennaio 1959, n. 4.

Art. 18 (Efficacia degli atti)

(1)  I decreti dell’assessore provinciale competente in materia previsti nella presente legge sono definitivi.26) 

26)
L'art. 18 è stato prima sostituito dall'art. 7 della L.P. 25 agosto 1966, n. 9, e poi dall'art. 9, comma 15, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.