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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale7 gennaio 1959, n. 21)
Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie,comunità agrarie ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni

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1)
Pubblicata nel B.U. 27 gennaio 1959, n. 4.

Art. 17 (Ricostituzione di comunioni)

(1)  Per le terre, già di proprietà di interessenze, vicinie e altre comunità e comunioni, assegnate con provvedimenti emanati in base alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, a comuni o frazioni di comune, ogni ex compartecipante o un suo avente diritto può chiedere la ricostituzione della comunione e la restituzione delle terre alla medesima. Il consiglio comunale o l’amministrazione separata dei beni di uso civico, dopo avere ordinato la riunione in assemblea degli ex compartecipanti e tenuto conto di quanto ivi deliberato, decide sulla domanda. I provvedimenti del consiglio comunale o dell’amministrazione separata per i beni di uso civico sono sottoposti all’approvazione, anche nel merito, dell’assessore provinciale competente in materia, che emana il relativo decreto di ricostituzione della comunione e di restituzione delle terre alla medesima. Tale decreto costituisce titolo per l’iscrizione tavolare. 19) 

19)
L'art. 17 è stato sostituito dall'art. 9, comma 11, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.