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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale7 gennaio 1959, n. 21)
Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie,comunità agrarie ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni

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1)
Pubblicata nel B.U. 27 gennaio 1959, n. 4.

Art. 15 (Amministrazione commissariale)

(1)  In caso di emergenza ovvero di carenza, inadempienza o irregolarità da parte degli organi amministrativi della comunione nello svolgimento dei propri compiti o su richiesta della comunione stessa, l’ufficio competente della Ripartizione provinciale Agricoltura interviene nel modo più appropriato per garantire il buon funzionamento della comunione, proponendo, se necessario, alla Giunta provinciale la nomina di un commissario. Nella delibera di nomina la Giunta provinciale attribuisce al commissario, secondo le necessità, il compito di emanare singoli provvedimenti o, in caso di scioglimento degli organi amministrativi, di amministrare la comunione fino alla nuova nomina degli stessi, compiendo anche atti di straordinaria amministrazione. Gli oneri derivanti dall’attività del commissario, compreso il corrispettivo a lui dovuto, sono a carico della comunione. 13) 

13)
L'art. 15 è stato prima sostituito dall'art. 6 della L.P. 14 dicembre 1999, n. 10, e poi dall'art. 9, comma 8, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.