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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale7 gennaio 1959, n. 21)
Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie,comunità agrarie ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni

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1)
Pubblicata nel B.U. 27 gennaio 1959, n. 4.

Art. 14/bis (Revisori dei conti)

(1)  I revisori dei conti vigilano sulla gestione della comunione, assistono all’assemblea dei compartecipanti, presentano una relazione sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo e svolgono tutti gli altri compiti attribuiti loro dalla legge e dallo statuto della comunione.

(2)  I revisori dei conti possono essere sia compartecipanti della comunione che persone esterne. Il numero dei revisori dei conti è determinato nello statuto. 12) 

12)
L'art. 14/bis è stato inserito dall'art. 9, comma 7, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.