(1) I revisori dei conti vigilano sulla gestione della comunione, assistono all’assemblea dei compartecipanti, presentano una relazione sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo e svolgono tutti gli altri compiti attribuiti loro dalla legge e dallo statuto della comunione.
(2) I revisori dei conti possono essere sia compartecipanti della comunione che persone esterne. Il numero dei revisori dei conti è determinato nello statuto. 12)