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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale7 gennaio 1959, n. 21)
Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie,comunità agrarie ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni

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1)
Pubblicata nel B.U. 27 gennaio 1959, n. 4.

Art. 14 (Presidente)

(1)  Il presidente della comunione è il legale rappresentante della stessa e la rappresenta in giudizio, convoca e presiede l’assemblea ed il consiglio di amministrazione ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalla presente legge e dallo statuto. 11)

11)
L'art. 14 è stato così sostituito dall'art. 9, comma 6, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.