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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale7 gennaio 1959, n. 21)
Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie,comunità agrarie ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni

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1)
Pubblicata nel B.U. 27 gennaio 1959, n. 4.

Art. 11/bis (Organi della comunione)

(1)  Sono organi della comunione:

  1. l’assemblea dei compartecipanti;
  2. il consiglio d’amministrazione;
  3. il presidente della comunione;
  4. uno o più revisori dei conti;
  5. un collegio arbitrale, ove previsto dallo statuto. 7)8)
7)
L'art. 11/bis è stato inserito dall'art. 9, comma 3, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
8)
Vedi anche l'art. 9, comma 16, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.