(1) La commissione provinciale per i masi chiusi di cui alla legge provinciale 29 marzo 1954, n. 1, su denunzia degli interessati o d'ufficio, provvederà a formare un elenco ufficiale delle comunioni di cui all'articolo 1 accertando l'esistenza della singola comunione, la sua denominazione ufficiale ed i beni immobili o diritti reali che vi appartengono.2)
(2) L'elenco delle comunioni viene reso pubblico mediante affissione di una copia all'albo del Comune ove sono situati i beni o la maggior parte di essi e comunicato, tramite lo stesso Comune, a ciascun interessato.
(3) Contro le decisioni della commissione provinciale per i masi chiusi è ammesso ricorso entro 30 giorni alla Giunta provinciale, che decide entro i successivi 60 giorni e ne dà comunicazione al ricorrente.
(4) Diventa definitiva l'inclusione della singola comunione nell'elenco ufficiale, la relativa decisione viene trasmessa, a cura del Presidente della giunta provinciale, al competente ufficio del Libro Fondiario con la richiesta di annotazione a norma dell'articolo 20 del nuovo testo della legge Tavolare allegato al R.D. 28 marzo 1929, n. 499, nella relativa partita tavolare, che il corpo tavolare costituente la medesima è soggetto alle norme della presente legge.3)