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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale7 gennaio 1959, n. 21)
Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie,comunità agrarie ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni

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1)
Pubblicata nel B.U. 27 gennaio 1959, n. 4.

Art. 1  

(1)  Le interessenze, vicinie e le altre comunità e associazioni agrarie, comunque denominate e costituite, sia per la proprietà, sia per l'esercizio di altri diritti reali sulle terre esistenti nell'ambito della provincia soggette all'esercizio di usi civici ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1776, sono comunioni private di interesse pubblico e sono regolate dalle disposizioni della presente legge. Per quanto non è disposto dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile.