(1) Le interessenze, vicinie e le altre comunità e associazioni agrarie, comunque denominate e costituite, sia per la proprietà, sia per l'esercizio di altri diritti reali sulle terre esistenti nell'ambito della provincia soggette all'esercizio di usi civici ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 giugno 1927, n. 1776, sono comunioni private di interesse pubblico e sono regolate dalle disposizioni della presente legge. Per quanto non è disposto dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile.