(1) Nei riguardi dell'archivio storico della provincia di Bolzano, restano ferme le norme dello Stato sulla tutela archivistica. Dell'applicazione delle norme stesse da parte della provincia, risponde il Presidente della giunta provinciale nei confronti dello Stato. I competenti organi statali possono, previa comunicazione, verificarne l'osservanza.
(2) Fermo restando il disposto dell'articolo 9, per la tutela e la vigilanza sugli archivi di altri enti pubblici e di privati nella provincia di Bolzano si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.