(1) I cittadini residenti alla data di entrata in vigore della presente legge nella provincia di Bolzano che hanno conseguito in Austria o in Germania il diploma di dentista entro il 30 aprile 1964 e siano stati abilitati all'esercizio della professione di dentista ai sensi dell'ordinamento vigente in detti Stati, possono chiedere il riconoscimento del titolo e l'autorizzazione all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria limitatamente al territorio della provincia di Bolzano.
(2) La domanda per ottenere l'autorizzazione prevista dal comma precedente deve essere presentata al Ministero della sanità nel termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
(3) L'autorizzazione è accordata con decreto del Ministro per la sanità.