(1) In provincia di Bolzano, il Ministero delle partecipazioni statali subordinerà l'attuazione di nuove iniziative industriali di imprese a partecipazione statale alla previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, adottata d'intesa con la provincia.
(2) Nella stessa provincia, salvo il rispetto dei trattati internazionali, nuove iniziative industriali di capitale interamente o prevalentemente estero sono soggette alla previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, adottata d'intesa con la provincia.