(1) Nella provincia di Bolzano, per la inclusione negli elenchi comunali dei giudici popolari della corte d'assise e della corte d'assise d'appello, è richiesto anche il requisito della conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca, risultante dal possesso dell'attestato di cui al terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, corrispondente ad un titolo di studio non inferiore a quello richiesto per l'iscrizione negli elenchi stessi.
(2) Negli elenchi per la corte d'assise d'appello predisposti dai comuni della provincia di Trento viene indicato, per i singoli nominativi, l'eventuale possesso del requisito di cui al comma 1.
(3) I giudizi di appello avverso le sentenze della corte d'assise con sede in provincia di Bolzano sono raggruppati in unica sessione e per essi il collegio è costituito con giudici popolari che siano in possesso del requisito di cui al comma 1.
(4) A tal fine si procede alla estrazione, ai sensi degli articoli 25 e 27 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, dei giudici popolari ordinari e supplenti in possesso del requisito di cui al comma 1, escludendo quelli che non lo siano, fino al raggiungimento del numero prescritto.
(4/bis) L'osservanza delle disposizioni dettate nei precedenti commi è prescritta a pena di nullità ai sensi dell'articolo 178, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale.14)