Vedi l'art. 8 del
D.Lgs. 20 aprile 1999, n. 161:
Art. 8
(1) Il personale amministrativo in posizione di comando alla data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici del tribunale regionale di giustizia amministrativa avente sede a Bolzano e a Trento è inquadrato, nei limiti delle dotazioni organiche di cui alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, nelle qualifiche corrispondenti a quelle possedute presso l'ente di provenienza, tenuto conto del titolo di studio richiesto e posseduto e del livello e del tipo di mansioni previste nelle rispettive declaratorie. L'inquadramento decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(2) L'inquadramento previsto al comma 1 non ha luogo per il personale che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto abbia chiesto la revoca del comando. In ogni caso detto personale resta in posizione di comando fino all'espletamento delle procedure di mobilità ovvero dei concorsi per la copertura dei posti vacanti.
(3) Il personale di cui al comma 1 è inquadrato nei ruoli del tribunale regionale di giustizia amministrativa conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico in godimento, ove più favorevole, mediante attribuzione a titolo di assegno personale, della differenza tra il trattamento economico in godimento e quello previsto per la qualifica di inquadramento, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici.
(4) L'inquadramento del personale di cui al presente articolo è effettuato, per gli uffici del tribunale regionale di giustizia amministrativa avente sede in Bolzano, dal Commissario del Governo di Bolzano. Per gli uffici aventi sede a Trento l'inquadramento stesso è effettuato dal segretario generale del Consiglio di Stato che può delegare l'esercizio delle funzioni inerenti l'espletamento dello stesso al Commissario del Governo di Trento.