(1) Fermi restando il numero dei componenti e la ripartizione delle rappresentanze, alla composizione degli organi collegiali locali degli enti e degli istituti nazionali operanti nelle materie di cui al precedente articolo 1, situati nella provincia di Bolzano o che abbiano competenze regionali, si applica il criterio dell'articolo 23, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49.
(2) Il presidente ed il vice presidente devono appartenere a gruppi linguistici diversi.