(1) Le funzioni amministrative, non rientranti nella competenza provinciale ai sensi del precedente articolo 1, esercitate dall'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato, sono attribuite alle camere medesime, ad eccezione di quelle che, riguardando la difesa nazionale, sono invece attribuite al commissario del Governo competente per territorio. Queste funzioni saranno indicate con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.3)
(1/bis) Le funzioni amministrative dell'ufficio metrico provinciale sono attribuite alle Camere di commercio, industria e artigianato di Trento e di Bolzano.4)
(1/ter) Presso le camere predette è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura, già svolti dagli uffici di cui ai commi 1 e 2.4)
(1/quater) Gli uffici metrici provinciali di Trento e di Bolzano sono soppressi con l'entrata in vigore della presente disposizione. Il personale in servizio presso tali uffici è trasferito alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle rispettive Province nel rispetto della posizione giuridica e del trattamento economico acquisiti. È soppressa la tabella 10B (ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi di Bolzano) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.4)
(2) (3)5)
(4) L'ufficio di cui al precedente primo comma, compreso l'ufficio provinciale di statistica e dei censimenti, è soppresso con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.