(1) Qualora nell'ambito del territorio nel quale il servizio di distribuzione è stato assunto da ente locale ai sensi dei precedenti articoli, vi siano impianti di distribuzione dell'Enel, gli impianti stessi con decreto del Presidente della giunta provinciale territorialmente competente sono trasferiti all'ente locale. A richiesta, sono trasferiti anche i beni relativi agli impianti di produzione dell'Enel qualora dismessi.18)
(2) Il trasferimento di cui al comma precedente comprende i beni mobili ed immobili inerenti all'attività di distribuzione nel territorio dell'ente locale ivi compresi i pertinenti impianti di trasporto e di trasformazione, nonché i relativi rapporti giuridici.