(1) Gli enti locali appartenenti alle categorie di enti determinate al secondo comma del precedente articolo 1, qualora svolgano attività di distribuzione di energia elettrica hanno il compito di esercitarla sull'intero territorio dell'ente, salvo quanto stabilito nei numeri 6 e 8 dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.