(1) In relazione a quanto disposto dall'articolo 2, comma 15, della legge 14 novembre 1995, n. 481, le Province possono destinare per servizi pubblici, da stabilire con legge provinciale, anche l'energia derivante da attività di produzione idroelettrica svolta dagli enti o dalle società di cui all'articolo 10. Le Province possono altresì destinare per i medesimi fini l'energia elettrica prodotta in eccedenza rispetto al fabbisogno dagli enti locali e dalle loro imprese e società, dalle società concessionarie, nonché dai soggetti di cui all'articolo 4, primo comma, numeri 6) e 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, che abbiano stipulato con le Province stesse apposita convenzione avente ad oggetto la cessione dell'energia e le attività correlate e conseguenti. La legge provinciale prevista dall'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, stabilisce altresì i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui al presente comma e di quella di cui al medesimo articolo 13, primo comma, ivi compresa quella ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, le quali non possono superare quelle fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.16)