Pubblicato nella G.U. 31 maggio 1977, n. 146.
(1) In attuazione di quanto previsto dall'articolo, 5, primo comma, n. 3), dello Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato, nonché quelle di enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovraregionale nei confronti delle banche a carattere regionale, come definite nell'articolo 2, sono esercitate, nel proprio territorio, dalla Regione Trentino-Alto Adige, nonché dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 11, primo e secondo comma, del medesimo Statuto speciale, in conformità alle norme di cui al presente decreto.
(2) Restano di competenza esclusiva della Banca d'Italia, anche nei riguardi delle banche a carattere regionali, le valutazioni e le attività di vigilanza. 2)
L'art. 1 è stato sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 6 ottobre 2000, n. 319.