(1) Le funzioni che nel titolo II del presente decreto sono attribuite o delegate al commissario del Governo, sono esercitate, per quel che riguarda il personale dell'INPS e dell'INAIL, dal presidente dei rispettivi comitati provinciali di Bolzano.
(2) Le funzioni di amministrazione del personale attribuite al consiglio di amministrazione di cui al precedente articolo 22, per quel che riguarda il personale dell'INPS e dell'INAIL, sono esercitate da una commissione per ciascun ente composta dal presidente del rispettivo comitato provinciale che la presiede, dal vicepresidente del comitato stesso, da due funzionari della categoria direttiva in servizio presso la sede di Bolzano e da quattro rappresentanti del personale eletti con le modalità di cui all'articolo 22 e relativa norma transitoria.
(3) Gli appartenenti al gruppo linguistico ladino hanno facoltà di partecipare alla elezione dei rappresentanti del gruppo linguistico italiano e di quello tedesco.
(4) La commissione viene nominata dai rispettivi comitati provinciali in modo da assicurare la pariteticità dei gruppi linguistici anche tra i rappresentanti dell'istituto interessato.
(5) Un funzionario della sede di Bolzano svolge le funzioni di segretario della commissione.
(6) La durata in carica della commissione coincide con quella dei rispettivi comitati provinciali.
(7) La commissione di cui al presente articolo svolge nei procedimenti disciplinari dei dipendenti appartenenti ai ruoli locali, le funzioni attribuite alla commissione di cui all'articolo 101 del vigente regolamento per il personale dell'INPS e di cui all'articolo 29/bis del vigente regolamento per il personale dell'INAIL, ferme restando le disposizioni contenute nel titolo X e nel titolo VI dei rispettivi regolamenti.
(8) Per l'autorizzazione di spesa all'espletamento dei concorsi si applicano le norme vigenti presso i suddetti istituti.