(1) Le commissioni esaminatrici nei concorsi a posti dei ruoli locali sono composte da sei membri, tre di lingua italiana e tre di lingua tedesca, e saranno formate tenendo presenti, per quanto possibile, le norme generali sui concorsi dell'amministrazione dello Stato.
(2) Per i concorsi della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria i componenti delle commissioni sono nominati tra persone residenti in provincia di Bolzano. Per la carriera direttiva si seguirà per quanto possibile, lo stesso criterio.
(3) I componenti vengono scelti, in relazione ai singoli concorsi, tra il personale appartenente alle categorie sottoindicate, anche se trovasi in posizione di quiescenza, compreso in un elenco formato nell'ambito dell'intesa di cui al secondo comma dell'articolo 13:
- magistrati ordinari od amministrativi;
- docenti universitari o di scuola media superiore;
- dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 37)
(4) L'elenco di cui al comma precedente è sottoposto a revisione biennale con la stessa modalità.
(5) Presiede la commissione, senza voto determinante il magistrato avente maggiore anzianità di carriera o, in mancanza, il componente della commissione più anziano di età. Svolge le funzioni di segretario un impiegato possibilmente appartenente all'amministrazione per la quale è bandito il concorso.38)