(1) La conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio, costituisce requisito per le assunzioni comunque strutturate e denominate ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e degli enti pubblici in provincia di Bolzano.
(2) Il requisito di cui al comma precedente è richiesto altresì per il personale delle amministrazioni di cui al secondo comma dell'articolo 89 dello statuto di autonomia.2)
(3) Lo stesso requisito è richiesto per il personale degli uffici giudiziari e degli organi ed uffici della pubblica amministrazione con competenza regionale aventi sede in provincia di Trento, limitatamente ai contingenti determinati, d'intesa con i presidenti della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige e della Giunta provinciale di Bolzano nella misura necessaria per assicurare il buon andamento del servizio anche in lingua tedesca, con decreto adottato dal Presidente del consiglio dei Ministri per i magistrati amministrativi e per gli avvocati dello Stato, dal Ministro di grazia e giustizia per i magistrati ordinari, dal Commissario del Governo per la provincia di Trento per il restante personale statale e dai presidenti degli enti pubblici interessati, per il personale da questi dipendente.2)
(4) L'indennità di bilinguismo, qualora sia prevista, è calcolata in riferimento ai vari gradi degli attestati di conoscenza di cui all'articolo 4 e non alla funzione ricoperta.3)
(5) Qualora l'attestato di conoscenza conseguito sia di grado più elevato rispetto a quello richiesto per I'accesso dall'esterno alla funzione ricoperta, l'indennità di cui al comma precedente è calcolata con riferimento all'attestato richiesto per l'accesso dall'esterno alla funzione stessa.3)