(1) Ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, viene delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative, già esercitate, all'atto del loro trasferimento alle province, dagli uffici trasferiti di cui al precedente articolo 6, che residuano alla competenza statale dopo il trasferimento delle attribuzioni di cui al presente decreto nonché l'esercizio delle funzioni amministrative conferite alle regioni a Statuto ordinario in materia di igiene e sanità, ivi compresa la corresponsione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, salvo che le stesse già non spettino alle Province Autonome.10)
(2) Anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, sono trasferite alle Province Autonome le funzioni amministrative in materia di igiene e sanità trasferite alle regioni a Statuto ordinario dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e relativi decreti attuativi, non ancora spettanti alle Province stesse, ferme restando in ogni caso le ulteriori competenze a esse riconosciute ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.11)