(1) Gli organismi aventi sede presso gli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale continuano ad esercitare tutte le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.
(2) È fatto salvo quanto già disposto con leggi regionali e provinciali anche in ordine alla istituzione di organismi operanti nelle materie di cui al presente decreto.