(1) Il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari ubicati nel territorio delle Province Autonome di Trento e di Bolzano è assicurato attraverso l'azione integrata delle Province Autonome medesime e dello Stato, che collaborano nell'esercizio delle attività di rispettiva competenza.7)
(2) Al fine di definire modalità e strumenti della collaborazione prevista al comma 1 le Province Autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni con il Ministero della giustizia. Resta comunque ferma la competenza degli organi statali in materia di sicurezza all'interno delle strutture sanitarie ubicate negli istituti penitenziari e nell'ambito dei luoghi esterni di cura ove siano ricoverati i detenuti e gli internati.
(3) Le convenzioni indicate al comma 2 definiscono in particolare: