(1) Al fine di assicurare il coordinamento tra le funzioni in materia di igiene e sanità pubblica spettanti alle Province Autonome di Trento e di Bolzano e quelle spettanti agli organi statali ai sensi dell'articolo 3, con particolare riferimento agli animali vivi, ai prodotti alimentari di origine animale, ai prodotti alimentari di origine non alimentare e ai prodotti non destinati all'alimentazione ma soggetti a controllo sanitario, sia di origine comunitaria movimentati fra gli Stati membri sia provenienti da Paesi terzi, nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige è comunque assicurata la costituzione di una sede dell'Ufficio veterinario per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e di una sezione distaccata dell'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF). Salvo quanto espressamente previsto da questo articolo restano ferme le competenze dello Stato nelle materie previste dal medesimo articolo.
(2) Per i fini di cui al comma 1 è stipulata apposita intesa tra il Ministro competente e i Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano. L'intesa prevede in particolare: