Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. 20 settembre 1975, n. 252.
(1) La vigilanza sugli enti cooperativi viene attuata dalla regione secondo le modalità stabilite con legge regionale.
(2) Sono soggetti a tale vigilanza gli enti e gli organismi a carattere cooperativo - qualunque sia l'attività da essi svolta - che hanno la sede nel territorio regionale.
(3) Tale vigilanza non esclude quella prevista da altre leggi e connessa all'esercizio, da parte di altri enti, di potestà amministrative nel settore economico nel quale opera la cooperativa. In tale caso i provvedimenti sostitutivi, di cancellazione dal registro, di scioglimento e di liquidazione coatta amministrativa sono assunti dalla regione d'intesa con i suddetti enti.