Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. 20 settembre 1975, n. 252.
(1) Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di cooperazione, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, per il territorio regionale, dalla Regione Trentino-Alto Adige con l'osservanza delle norme del presente decreto.