(1) Le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia di assicurazioni sociali e dei limiti posti alla potestà legislativa delle province medesime dagli articoli 8 e 9 dello statuto speciale di autonomia in materia di assistenza sanitaria e di integrazione socio-sanitaria, possono disciplinare con legge l'istituzione di contributi, anche obbligatori, a carico dei cittadini residenti nel territorio provinciale, destinati alla costituzione di fondi assicurativi con finalità assistenziale volti a garantire ai cittadini l'erogazione di specifiche prestazioni sanitarie e socio-assistenziali previste dalla legge medesima.
(2) La legge provinciale disciplina le modalità di accertamento e riscossione dei contributi nonché di gestione dei fondi di cui al comma 1 anche mediante affidamento a terzi nel rispetto della normativa comunitaria.
(3) Le province possono altresì avvalersi, con oneri a loro carico, di enti nazionali operanti nel settore della previdenza e delle assicurazioni sociali o delle agenzie di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla base di apposite convenzioni.
(4) Ove vengano istituiti con norma statale contributi corrispondenti a quelli istituiti ai sensi del comma 1, nel territorio della provincia interessata si applica quanto previsto dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.2)