(1) Gli organismi aventi sede presso gli uffici del genio civile di Trento e di Bolzano, la cui attività sia attinente alle funzioni amministrative di competenza delle province ai sensi del presente decreto, continuano ad esercitare tutte le attribuzioni ad essi demandate dalle norme in vigore, fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.
(2) Gli organismi aventi sede presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trento cessano di svolgere le funzioni non attinenti ai settori che rimangono di competenza statale ai sensi dell'articolo 19.
(3) È fatto salvo quanto disposto con leggi regionali e provinciali istitutive di organismi operanti nelle materie di cui al presente decreto.