(1) Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, già spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato e alla regione in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni locali operanti nelle province nelle materie di cui al presente decreto.
(2) In caso di soppressione di enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente decreto, la legge provinciale regolerà lo stato del personale, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita, nonché la situazione del patrimonio.