(1) Tra le funzioni esercitate dalle province di Trento e Bolzano, ciascuna per il rispettivo territorio, ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto sono comprese quelle concernenti il parco nazionale dello Stelvio, al quale sarà conservata una configurazione unitaria.
(2) Nell'esercizio delle loro potestà in materia, le Province, in caso di eventuale modifica dell'estensione del parco nel rispettivo territorio, provvedono con legge, previa consultazione con lo Stato, avuto riguardo alle condizioni urbanistiche, sociali ed economiche locali ed assicurando comunque le effettive esigenze di tutela.
(3) Le province per la parte di rispettiva competenza territoriale, disciplinano con legge le forme e i modi della specifica tutela; allo scopo di favorire l'omogeneità delle discipline relative, lo Stato e le province adottano previamente le intese necessarie sulla base dei principi fondamentali di tutela dei beni naturali stabiliti da accordi internazionali.
(4) La gestione unitaria del parco è attuata mediante la costituzione di apposito consorzio fra lo Stato e le due province, le quali, per la parte di propria competenza, provvedono con legge, previa intesa fra i tre enti.
(5) Fino alla costituzione del consorzio di cui al comma precedente, le province esercitano le funzioni amministrative di cui al primo comma avvalendosi dell'ufficio amministrazione foreste demaniali per il parco dello Stelvio di Bormio. Le spese per il pagamento delle competenze al personale statale addetto al servizio del parco sono a carico del bilancio dello Stato, salvo rivalsa nei confronti delle province in relazione alle unità di personale messe a loro disposizione d'intesa con le province stesse.
(6) Il personale di cui al comma precedente ha diritto di chiedere il trasferimento alla provincia cui sia stato messo a disposizione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge della provincia stessa prevista al quarto comma e potrà essere destinato ai servizi svolti dal consorzio. Al personale trasferito è garantito il rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.
(7) Le norme contenute nella legge 24 aprile 1935, n. 740, e nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 1178, per quanto applicabili, restano operanti fino alla entrata in vigore della disciplina di cui al terzo comma, salva la facoltà delle province di provvedere anche prima in ordine alla estensione del parco ai sensi del secondo comma del presente articolo.