(1) Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di ordinamento delle minime proprietà colturali, ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini, caccia e pesca, alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle già spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto.2)
(2) Lo standard di protezione della fauna è disciplinato con legge provinciale che stabilisce il calendario venatorio e le specie cacciabili, attenendosi ai livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale.3)
Art. 1
(1) A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, le potestà amministrative esercitate in materia di usi civici dal Ministero della Agricoltura e Foresta sono trasferite alle Giunte provinciali di Trento e Bolzano.
(2) Fino a quando le province, nell'ambito dei poteri previsti dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, non dispongano diversamente con proprie leggi, il Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Trento continua ad esercitare le funzioni amministrative ad esso attribuite dalle leggi dello Stato.
2.
(1) Le Giunte provinciali esercitano, a norma dell'articolo 48, n. 5, dello Statuto, le attribuzioni di vigilanza e tutela già spettanti alle Giunte provinciali amministrative e ai prefetti anche sulle amministrazioni separate dei beni di uso civico frazionali e sulle associazioni agrarie, comunque denominate, contemplate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766.