Pubblicato nella G.U. 16 novembre 1973, n. 296.
(1) (2) Le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie degli spettacoli pubblici e degli esercizi pubblici le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato ai sensi e nei limiti dell'articolo 9, numeri 6) e 7), e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Ai fini dell'eventuale annullamento d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, dei provvedimenti adottati in materia di esercizi pubblici, le Province trasmettono al Ministro per l'interno un elenco mensile dei provvedimenti adottati con l'indicazione del loro oggetto.