Pubblicato nel B.U. 16 agosto 2011, n. 33.
(1) Il comma 2 dell’articolo 40 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
„2. La Giunta provinciale determina annualmente l’importo massimo fino al quale interviene ad integrare il pagamento della tariffa di competenza a sostegno delle famiglie utenti del servizio.La tariffa minima a carico delle famiglie utenti del servizio di assistenza domiciliare all’infanzia non può essere inferiore ad Euro 0,50 all’ora; tale tariffa è annualmente aggiornata secondo la procedura di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2.”