(1) L'archivio provinciale delle tasse automobilistiche è costituito dall'elenco dei veicoli e targhe prova intestati a persone fisiche o giuridiche.
(2) Nell'archivio sono riportati, per ciascun veicolo, i dati riguardanti la proprietà, la scadenza di pagamento della tassa, le informazioni inerenti ad eventuali sospensioni, riduzioni od esenzioni d'imposta, i dati tecnici, nonché i versamenti eseguiti.
(3) L'archivio provinciale delle tasse automobilistiche è di esclusiva proprietà della Provincia.
(4) L'archivio è aggiornato con i dati acquisiti, preferibilmente in via telematica, dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), dalla motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, dal Ministero delle Finanze, dagli organi competenti in materia di esenzioni, riduzioni e sospensioni e dall'anagrafe dei comuni. Esso è inoltre integrato con le informazioni emerse in sede di controllo di merito.
(5) In sede di prima applicazione la Provincia può affidare la costituzione e la gestione dell'archivio a soggetti terzi, i quali devono assicurare la compatibilità tra l'archivio automobilistico provinciale e l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche.
(6) Con apposito protocollo d'intesa tra la Provincia e il Ministero delle Finanze sono stabilite le procedure per la definizione ed il trasferimento dei flussi informativi, nonché le modalità per la trasmissione dei dati e l'interconnessione tra l'archivio provinciale e quello nazionale.