(1) L'ammontare della tassa automobilistica provinciale è determinato con le modalità di cui all'articolo 8 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche. Qualora non venga adottata, entro il 31 ottobre, la deliberazione ivi prevista, le tariffe in vigore nell'anno di riferimento si applicano anche nell'anno successivo.
(2) Se l'archivio di cui all'articolo 5 risulta privo delle informazioni necessarie per la determinazione dell'importo dovuto e i dati di interesse non sono rilevabili dalla carta di circolazione del veicolo tenuto al pagamento, la tassa equivale all'esazione minima prevista per legge.