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In vigore al: 21/11/2014

g) Decreto del Presidente della Provincia 29 giugno 2011 , n. 241)
Regolamento per la disciplina della tassa automobilistica provinciale

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1)
Pubblicato nel B.U. 12 luglio 2011, n. 28.

Art. 11 (Rimborso parziale in caso di rottamazione, esportazione all’estero o  perdita di possesso per furto)

(1) Il diritto al rimborso della tassa automobilistica è riconosciuto per un importo proporzionale ai mesi interi successivi a quello in cui si è verificato uno dei seguenti eventi interruttivi del possesso, annotati nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA), purché tali mesi siano almeno pari a quattro:

  1. rottamazione: demolizione certificata ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modifiche;
  2. esportazione all’estero;
  3. perdita di possesso per furto.

(2) Come previsto dall’articolo 8, comma 3, della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, nel caso in cui i medesimi eventi si verifichino entro il termine utile di pagamento della tassa, comprese eventuali proroghe dei termini, la stessa non è dovuta, o, se versata, dà luogo al rimborso totale di quanto versato, purché gli eventi siano stati annotati nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

(3) Il diritto al rimborso è riconosciuto in seguito ad eventi interruttivi del possesso verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2012.

(4) Ai fini dell’accoglimento della domanda di rimborso devono essere soddisfatti i seguenti presupposti:

  1. il soggetto attivo della tassa dovuta per il periodo tributario di riferimento è la Provincia autonoma di Bolzano;
  2. il soggetto richiedente è anche soggetto passivo della tassa e, alla data di validità dell’evento interruttivo del possesso di cui al comma 1, è ancora proprietario del veicolo.

(5) Il rimborso della tassa automobilistica è calcolato come differenza tra l’importo versato per il periodo tributario di riferimento ed il dovuto per il solo periodo di possesso del veicolo, calcolato in dodicesimi sul dovuto teorico intero del medesimo periodo tributario, fino al mese in cui si è verificato uno dei citati eventi interruttivi del possesso, compreso il mese stesso. Con riferimento a versamenti tardivi, insufficienti ed omessi, le attività di rimborso e di accertamento si svolgono secondo le seguenti regole:

  1. in caso di versamenti effettuati tardivamente, sono considerati comunque dovuti, e quindi non rimborsabili, gli importi relativi alla sanzione e ad eventuali interessi, che devono essere calcolati sul totale della tassa dovuta per l’intero periodo tributario all’ultimo giorno utile per il pagamento;
  2. in caso di versamenti insufficienti, sono considerati comunque dovuti, e quindi non rimborsabili, gli importi relativi alla sanzione e ad eventuali interessi, che devono essere calcolati sulla differenza tra il dovuto per l’intero periodo tributario e l’importo di tassa versato;
  3. in caso di versamenti omessi, l’attività di accertamento tiene conto della quota di tassa non dovuta in seguito al verificarsi di uno degli eventi interruttivi di cui al comma 1, e le sanzioni e gli interessi sono calcolati sul totale della tassa dovuta per l’intero periodo tributario all’ultimo giorno utile per il pagamento.

(6) In caso di perdita di possesso per furto e successivo rientro in possesso del veicolo con data di validità entro il medesimo periodo tributario, non si dà luogo al rimborso della tassa per i mesi di non possesso del veicolo. In caso di presentazione di una domanda di rimborso parziale per perdita di possesso per furto, l’amministrazione procede all’istruttoria della pratica solamente al termine del periodo tributario di riferimento, previa dichiarazione scritta, ex articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del richiedente di non essere rientrato in possesso del veicolo entro la scadenza del periodo tributario. Tale documentazione completa pertanto la domanda di rimborso; solamente a partire dalla data di consegna della suddetta dichiarazione decorrono i termini per il calcolo degli interessi di cui all’articolo 14.

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